Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, si interpreta nel senso che nel demanio marittimo non rientrano, in quanto non sono in continuo contatto con la laguna ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, né gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna stessa.
      2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico, la conduzione dei beni di cui al comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni adottate dal Magistrato alle acque nell'esercizio dei poteri di competenza per la sorveglianza e disciplina della laguna di Venezia, al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.
      3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree dei beni immobili di cui al comma 1 e i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque, si applica comunque il disposto dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366.